L’Ingegnere Forense dà voce alla scienza nelle aule di Tribunale, accertando – come Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), Perito o Consulente Tecnico di Parte (CTP) – le cause, le dinamiche, la valutazione del danno, ecc. nella vicenda sottoposta all’attenzione del Giudice.
In veste di Consulente Tecnico di Ufficio – come Ausiliario del Giudice civile – la sua figura è prevista dall’art. 61 c.p.c. che recita: “Quando è necessario, il Giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica”.
In ambito penale la sua figura è prevista dagli artt. 359/360 c.p.p. (CT del Pubblico Ministero) oppure dall’art. 221 c.p.p. (Perito del Giudice) che rispettivamente prevedono l’intervento dell’Ingegnere Forense quando nelle indagini preliminari il PM proceda a: “accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze” e, per il Giudice, quando occorre “svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche“.
Quando è incaricato di effettuare attività per il Magistrato, riveste, al tempo stesso, il ruolo di pubblico ufficiale e mezzo di prova e deve essere in grado di saper svolgere una parte del processo fuori dal Tribunale, fornendo un apporto specialistico che esula dalla competenza giuridica del Magistrato, al fine di contribuire alla ricerca della verità.
Non limita il suo operato alla mera integrazione dell’ufficio dell’Autorità giudiziaria (o difensiva), ma condiziona pesantemente il processo, offrendo al Giudice la possibilità di individuare quale sia la prospettiva scientifica più attendibile.
Di fatto, l’Ingegnere Forense è una figura professionale che applica i principi scientifici e i relativi metodi di analisi per dirimere le problematiche in ambito legale, sia giudiziale sia extragiudiziale. Coniuga la Giurisprudenza con l’Ingegneria, è l’ausilio principe nell’attuazione della legge quando serve un accertamento tecnico-scientifico di un preciso fatto storico.